Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo il quale, a fronte di una condotta omissiva del datore di lavoro, il comportamento del lavoratore, quand’anche risulti negligente o imprudente e abbia contribuito a dare causa all’evento lesivo, non vale a interrompere il nesso causale tra la condotta ascritta al datore di lavoro e l’incidente occorso al dipendente. In altre parole, dal momento che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, ancorché prevedibili, non è configurabile una responsabilità del medesimo, quando il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità o anomalie (Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163).

Tuttavia nella sentenza n. 50000 del 6 novembre 2018, i giudici di legittimità hanno precisato che: “Il comportamento del lavoratore può rilevare quale limite alla responsabilità del datore di lavoro solo quando risulti abnorme, eccezionale o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, sicché tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di prevenire l’eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore”.

Un comportamento “abnorme” si riferisce a qualsiasi azione del lavoratore completamente estranea alle sue mansioni lavorative o al processo produttivo, e che quindi esuli dalla possibilità di controllo del datore di lavoro. La sua azione non deve essere neanche “immaginabile” in modo ragionevole.

Analogamente, un comportamento “eccentrico” riguarda azioni che, pur connesse allo svolgimento delle mansioni lavorative, si discostano radicalmente dalle prassi lavorative accettabili e prevedibili. In entrambi i casi, è difficile dimostrare che l’infortunio sia derivato da una mancanza di precauzione da parte del datore di lavoro.

Di conseguenza, in caso di comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, il datore di lavoro può andare esente da responsabilità solo ove egli abbia predisposto anche quelle cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio del comportamento imprudente del lavoratore, cosicché, solo in questo caso, l’evento verificatosi può essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Affinché il comportamento imprudente del lavoratore possa essere considerato una manifestazione di “rischio eccentrico”, escludendo quindi la responsabilità del datore, è necessario che quest’ultimo abbia adottato tutte le misure di precauzione volte a governare il rischio di comportamenti imprudenti. Solo in questo caso, l’evento dannoso potrà essere attribuito alla negligenza del lavoratore e non al mancato intervento del datore.

Il “rischio eccentrico” si riferisce a un comportamento del lavoratore completamente inaspettato e imprevedibile, che esula dalla normale logica di previsione. La sentenza chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a prevedere anche le azioni imprudenti dei dipendenti, ma non quelle completamente fuori da ogni logica previsionale.