Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.
L’art. 201 del c.p.c. – Consulente tecnico di parte – prevede che:
“Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”.
Il consulente tecnico della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni peritali del consulente d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice, partecipa all’udienza e/o alla camera di consiglio ogni volta che v’interviene il consulente del giudice. Il CTP può chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche a cui è giunto il CTU.
L’art. 225 del c.p.p -Nomina del consulente tecnico- prevede che:
“Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).”