Ricordiamo ai nostri clienti di verificare la scadenza della verifica degli impianti di terra e di comunicarci l’eventuale scadenza se prossima.
Il DPR 462/01 richiede di adottare specifiche procedure per impianti di messa a terra e dispositivi di sicurezza contro scariche atmosferiche.
Procedure per la messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Con l’entrata in vigore del DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” devono essere adottate le seguenti procedure:
• Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente all’ISPESL e all’Azienda USL competenti per territorio. Dove è operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive, detta documentazione deve essere trasmessa a questo ufficio che provvede successivamente all’inoltro ai soggetti competenti di cui sopra.
• La dichiarazione deve essere accompagnata dal modulo di trasmissione sottoscritto dal datore di lavoro e predisposto dall’ISPESL (sezione modulistica – n° 12).
• Non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/2/1992. Detta documentazione dovrà invece essere conservata presso il luogo ove è installato l’impianto e messa a disposizione dei tecnici che effettueranno le verifiche periodiche o a campione.
• Come previsto dall’art. 3 del DPR 462/01, l’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti di messa a terra di impianti elettrici. A tal fine per ogni dichiarazione di conformità presentata all’ISPESL ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR 462/01 è dovuto un contributo forfettario di €30, da versare mediante bollettino di c/c predisposto dall’ISPESL, che verrà inviato al datore di lavoro successivamente al ricevimento della pratica. Il predetto contributo è finalizzato alla formazione e alla gestione dell’anagrafe delle dichiarazioni di conformità, in relazione alla puntuale organizzazione del procedimento di selezione del controllo a campione.
MODIFICHE DI IMPIANTI
Il datore di lavoro deve dare tempestiva comunicazione, all’ISPESL e all’Azienda USL competenti per territorio, delle avvenute modifiche sostanziali agli impianti, presentando copia delle dichiarazione di conformità relativa alle modifiche apportate. Al fine di individuare le modifiche sostanziali, si prega di consultare alla voce “varie” la Circolare ISPESL n. 12988. Il datore di lavoro deve altresì comunicare all’ISPESL e all’Azienda USL la cessazione dell’esercizio degli impianti.